Ordinanza n°590 Regione Lombardia, ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 del 31/07/2020
La regione Lombardia ha emanato il 31/07/2020 l’ORDINANZA N. 590 avente oggetto: “ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ORDINANZA AI SENSI DELL’ART. 32, COMMA 3, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 IN MATERIA DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA, DELL’ART. 3 DEL DECRETO-LEGGE 25 MARZO 2020, N. 19 E DELL’ART. 1 COMMA 16 DEL DECRETO-LEGGE 16 MAGGIO 2020, N. 33” a seguito del Decreto Legge n.83 del 30 luglio 2020 che ha prorogato, dal 31 luglio al 15 ottobre 2020, la dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020l.
L’ordinanza segue la precedente n°580 emanata il 14/07/2020.
Lo scopo dichiarato è quello di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 nella Regione. Le misure adottate sono vigenti dal 1 agosto 2020 e fino al 10 settembre 2020, salvo diverso avviso.
Rimangono invariate le prescrizioni della precedente ordinanza, le principali sono:
- Nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto, è obbligatorio indossare una mascherina o qualsiasi altro indumento a protezione di naso e bocca.
- Nei luoghi all’aperto la mascherina va sempre portata con sé e deve essere obbligatoriamente indossata qualora non sia possibile mantenere costantemente la distanza di sicurezza di almeno un metro da altre persone che non fanno parte dello stesso gruppo familiare.
- Il personale che presta servizio nelle attività economiche e sociali deve sempre indossare la mascherina, a prescindere dal luogo in cui l’attività viene svolta.
- Non è obbligatorio l’uso della mascherina per coloro che svolgono intensa attività motoria o intensa attività sportiva. Rimane l’obbligo di indossare la mascherina alla fine dell’attività stessa e di mantenere le corrette distanze interpersonali.
Le indicazioni si pongono inoltre in continuità con le indicazioni di livello nazionale:
- DPCM dell’14 luglio 2020 e DPCM dell’11 giugno 2020 ed in particolare l’art. 1 che consente lo svolgimento delle attività economiche nel rispetto dei protocolli e linee guida nazionali e regionali, salve le specifiche eccezioni oggetto di provvedimento di sospensione DPCM 11 giugno 2020 – Fronteggiare l’emergenza epidemiologica COVID-19
- Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2020, n. 35 ed in particolare l’articolo 3; circolare n. 22 del 20 maggio 2020 dell’INAIL
- Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19» pubblicato nella Gazzetta ufficiale – Serie generale – n. 125 del 16 maggio 2020, e in particolare il comma 14 dell’art. 1, che consente lo svolgimento di tutte le attività economiche, produttive e sociali “nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore
- In base al report di monitoraggio dell’Istituto superiore di sanità del 25 giugno 2020, la Regione Lombardia è classificata a basso rischio
- Criteri guida generali di cui ai documenti tecnici prodotti da INAIL
- Criteri guida indicati dall’Istituto Superiore di Sanità con il principale obiettivo di ridurre il rischio di contagio per i singoli e per la collettività in tutti i settori produttivi ed economici.
Per tutte le procedure di pulizia, disinfezione e sanificazione, di aerazione degli ambienti e di gestione dei rifiuti si rimanda alle indicazioni contenute nei Rapporti:
- ISS COVID-19 n. 19/2020 “Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell’attuale emergenza COVID-19: presidi medico chirurgici e biocidi”
- ISS COVID-19 n. 5/2020 “Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2”
- ISS COVID-19 n. 3/2020 “Indicazione ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2”
- ISS COVID-19 n. 21/2020 “Guida per la prevenzione della contaminazione da Legionella negli impianti idrici di strutture turistico-ricettive e altri edifici ad uso civile e industriale non utilizzato durante la pandemia COVID-19”.
Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 è la cornice naturale per supportare la gestione integrata del rischio connesso all’attuale pandemia COVID 19.
È necessario elaborare un addendum al DL 81/2008 che contempli procedure/istruzioni operative coerenti con le indicazioni operative dell’ordinanza della Regione Lombardia ed eventualmente integrate con soluzioni di efficacia superiore.
Si raccomanda di fare riferimento anche alle misure Anti-contagio previste dal DPCM 11.03.2020 (Art. 1, comma 7, punto d) con uno specifico Protocollo di Sicurezza, aggiornando il DVR valutando il rischio da infezione da coronavirus COVID 19 in ambiente di lavoro e individuato le relative misure di prevenzione e protezione e definito le opportune procedure di lavoro, DPI, misure di contenimento e compartimentazione, erogando la dovuta formazione all’utilizzo dei DPI necessari.
Si riporta di seguito quanto indicato per gli impianti aeraulici (HVAC) secondo i diversi settori di attività.
Viene indicato di “Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni. In ragione dell’affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l’efficacia degli impianti al fine di garantire l’adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l’affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale e/o attraverso l’impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l’estrattore d’aria.”.
Le disposizioni enunciate sono in vigore per le seguenti attività:
- Ristorazione
- Attività ricettive e locazioni brevi
- Strutture turistico-ricettive all’aria aperta (campeggi e villaggi turistici)
- Acconciatori, estetisti, tatuatori e piercers, centri massaggi e centri abbronzatura
- Commercio al dettaglio in sede fissa e agenzie di viaggi
- Uffici aperti al pubblico
- Piscine
- Palestre
- Musei, archivi e biblioteche e altri luoghi della cultura
- Informatori scientifici del farmaco e vendita porta a porta
- Aree giochi per bambini
- Circoli culturali e ricreativi
- Spettacoli
- Parchi tematici, faunistici e di divertimento
- Servizi per l’infanzia e l’adolescenza
- Strutture termali e centri benessere
- Sale Slot, Sale Giochi, Sale Bingo e Sale Scommesse
- Congressi e manifestazioni fieristiche
- Discoteche e sale da ballo
Per le rimanenti attività citate nell’ordinanza e per le quali non è fatta menzione di particolari provvedimenti vale quanto previsto dalle misure adottate con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 giugno 2020.
Per maggiori informazioni consultare l’ORDINANZA N. 590 – Regione Lombardia e i relativi allegati.
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