Indicazioni per l'attuazione di misure contenitive del contagio da SARS-COV-2 attraverso procedure di sanificazione di strutture non sanitarie (superfici, ambienti interni) e abbigliamento
In fase di riapertura delle attività commerciali, con presenza sul luogo di lavoro sia di lavoratori, sia di clienti che di fornitori, le procedure di sanificazione delle superfici e degli ambienti interni, rivestono un ruolo cruciale nella prevenzione e contenimento della diffusione del virus.
Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 è la cornice naturale per supportare la gestione integrata del rischio connesso all’attuale pandemia COVID 19 in riferimento ad ogni sistema aziendale.
È necessario elaborare un addendum al DL 81/2008 che contempli procedure/istruzioni operative coerenti con le indicazioni operative dell’ordinanza della Regione Lombardia ed eventualmente integrate con soluzioni di efficacia superiore.
Il COVID-19 (o meglio SARS-CoV-2) rappresenta un rischio biologico generico
La trasmissione delle infezioni avviene soprattutto attraverso droplets, goccioline di diametro ≥ 5 μm che originano dagli atti del respirare, parlare, tossire e starnutire. Per le loro dimensioni i droplets viaggiano nell’aria per brevi distanze, generalmente inferiori a un metro.Deve essere formulato un PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID – 19 il cui obiettivo e’ fornire indicazioni operative finalizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di COVID-19.
Si raccomanda di fare riferimento anche alle misure Anti-contagio previste dal DPCM 11.03.2020 (Art. 1, comma 7, punto d) e allegato n. 6 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 (DPCM 26/04/2020) con uno specifico Protocollo di Sicurezza, aggiornando il DVR valutando il rischio da infezione da coronavirus COVID 19 in ambiente di lavoro e individuato le relative misure di prevenzione e protezione e definito le opportune procedure di lavoro, DPI, misure di contenimento e compartimentazione, erogando la dovuta formazione all’utilizzo dei DPI necessari.
Aspetti importanti da valutare:
tipo di postazione di lavoro,
tipi di superfici e materiali
destinazione d’uso e frequenza di utilizzo degli spazi
Attività da includere nel protocollo operativo per il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 per le attività commerciali:
attuare idonee, mirate ed efficaci misure di sanificazione (1) (pulire accuratamente con acqua e detergenti neutri superfici, oggetti, ecc. e disinfettare con prodotti disinfettanti con azione virucida, autorizzati o PMC o Biocidi)
garantire sempre un adeguato tasso di ventilazione e ricambio d’aria.
A livello organizzativo:
definire una procedura preventiva contro il SARS-CoV-2
aggiornare la procedura secondo le istruzioni delle autorità sanitarie in ogni momento
effettuare la registrazione delle azioni intraprese
salvare tutta la documentazione
incentivare la massima collaborazione di tutte le persone dell’organizzazione nell’adozione di misure preventive e il monitoraggio delle raccomandazioni condivise nel protocollo di prevenzione (all. 6 al DPCM 26 aprile 2020 – Contenimento e gestione dell’emergenza COVID-19).
informare e distribuire materiale informativo comprensibile a tutto il personale
Le indicazioni operative di sanificazione, in particolare le attività di disinfezione, devono essere coerenti a quanto riporto dal Rapporto ISS COVID n. 25 e quanto previsto dai Titoli IX e X del D.lgs. 81/08, e dalla Legge n.40/2007.
La qualità dell’aria che respiri ogni giorno dipende da quello che non vedi.
Sai davvero in che condizioni sono i canali del tuo impianto aeraulico?
Un impianto aeraulico non sanificato correttamente può diventare un vettore di contaminazione biologica. Non è una casistica remota: è il risultato normale di una gestione igienica insufficiente nel tempo.
Tratto dalla circolare: Procedure di sanificazione riconducibili a OZONO, CLORO ATTIVO generati in-situ, PEROSSIDO D’IDROGENO applicato mediante vaporizzazione/aerosolizzazione
“Tali procedure di sanificazione, non assimilabili a interventi di disinfezione, sono descritte nel Rapporto ISS COVID-19 n. 25 del 15/05/2020 (2). Nel Rapporto sono anche riportate dettagliate indicazioni per il loro corretto utilizzo. Queste sostanze generate in situ non sono autorizzate come disinfettanti, e quindi attualmente non possono essere utilizzate in attività di disinfezione: solo al termine di una valutazione eventualmente positiva da parte dell’Autorità sanitaria di idonea documentazione tecnico scientifica che ne dimostri l’efficacia e la sicurezza, si potranno definire sostanze disinfettanti e si potranno autorizzare sistemi di generazione in-situ.
Tali sostanze sono tutte caratterizzate da un profilo di rischio critico che richiede il rispetto di complesse e definite procedure di utilizzo utili a garantire da un lato l’efficacia dell’applicazione e dall’altro la sicurezza degli operatori e la tutela della salute pubblica; quindi tali sostanze sanitizzanti devono essere impiegate esclusivamente da personale rispondente ai requisiti tecnico professionali, definiti dalla normativa di settore citata nel documento.”.
La qualità dell’aria che respiri ogni giorno dipende da quello che non vedi.
Sai davvero in che condizioni sono i canali del tuo impianto aeraulico?
Un impianto aeraulico non sanificato correttamente può diventare un vettore di contaminazione biologica. Non è una casistica remota: è il risultato normale di una gestione igienica insufficiente nel tempo.
La circolare viene emessa in accordo con:
- accordo Governo-Regioni del 15 maggio 2020, Linee di indirizzo per la riapertura
- delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative1,
- rapporto ISS COVID-19 n. 25 del 15 Maggio 2020
- quadro normativo rappresentato dal decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008
- allegato n. 6 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020 (DPCM 26/04/2020)
- criteri guida generali contenuti nei documenti tecnici prodotti da INAIL e Istituto Superiore di Sanità.
(1) Definizione: secondo le normative vigenti, la sanificazione è definita come il complesso di
procedimenti ed operazioni di pulizia e/o disinfezione e mantenimento della buona qualità dell’aria. – Legge 25 gennaio 1994 n. 82; Decreto MISE del 07/07/1997 n. 274: Legge 40/2007
(2) Tratto dal Rapporto ISS COVID-19 n. 25 specifica quanto segue:
- ozono, il suo utilizzo deve avvenire in ambienti non occupati e debitamente confinati ed è pertanto preferibile eseguire i trattamenti nelle ore notturne in modo che alla ripresa del lavoro la quantità di ozono ambientale si trovi entro i limiti di sicurezza sanitaria.
- cloro attivo, a causa dell’elevata instabilità del principio attivo, non è consigliato l’utilizzo del prodotto igienizzante al di fuori (non in diretta connessione con la macchina generatrice) del sistema di produzione in situ.
- perossido di idrogeno, considerata la classificazione del principio attivo, come anche il metodo di applicazione, l’utilizzo di perossido d’idrogeno vaporizzato/aerosolizzato è ristretto ai soli operatori professionali. Per i trattamenti andranno pertanto osservate le precauzioni del caso (D.lgs. 81/2008) ed è inoltre necessario rispettare i tempi per l’accesso ai locali e i tempi di decadimento.







