Ordinanza n°573 Regione Lombardia per la prevenzione da COVID-19

Misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza COVID-19 del 29/06/2020

La regione Lombardia ha emanato il 29/06/2020 l’ORDINANZA N. 573 avente oggetto: “ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ORDINANZA AI SENSI DELL’ART. 32, COMMA 3, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 IN MATERIA DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA, DELL’ART. 3 DEL DECRETO-LEGGE 25 MARZO 2020, N. 19 E DELL’ART. 1 COMMA 16 DEL DECRETO-LEGGE 16 MAGGIO 2020, N. 33” che integra le misure approvate dal DPCM dell’ 11 giugno 2020.

Lo scopo dichiarato è quello di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 nella Regione. Le misure adottate sono vigenti dal 1 luglio 2020 e fino al 14 luglio 2020, salvo diverso avviso.

Le indicazioni si pongono inoltre in continuità con le indicazioni di livello nazionale:

  • DPCM dell’11 giugno 2020 ed in particolare l’art. 1 che consente lo svolgimento delle attività economiche nel rispetto dei protocolli e linee guida nazionali e regionali, salve le specifiche eccezioni oggetto di provvedimento di sospensione DPCM 11 giugno 2020 – Fronteggiare l’emergenza epidemiologica COVID-19
  • decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2020, n. 35 ed in particolare l’articolo 3; circolare n. 22 del 20 maggio 2020 dell’INAIL,
  • decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19» pubblicato nella Gazzetta ufficiale – Serie generale – n. 125 del 16 maggio 2020, e in particolare il comma 14 dell’art. 1, che consente lo svolgimento di tutte le attività economiche, produttive e sociali “nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore
  • in base al report di monitoraggio dell’Istituto superiore di sanità del 25 giugno 2020, la Regione Lombardia è classificata a basso rischio
  • criteri guida generali di cui ai documenti tecnici prodotti da INAIL
  • criteri guida indicati dall’Istituto Superiore di Sanità con il principale obiettivo di ridurre il rischio di contagio per i singoli e per la collettività in tutti i settori produttivi ed economici.

Per tutte le procedure di pulizia, disinfezione e sanificazione, di aerazione degli ambienti e di gestione dei rifiuti si rimanda alle indicazioni contenute nei Rapporti:

  • ISS COVID-19 n. 19/2020 “Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell’attuale emergenza COVID-19: presidi medico chirurgici e biocidi”,
  • ISS COVID-19 n. 5/2020 “Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2”
  • ISS COVID-19 n. 3/2020 “Indicazione ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2”
  • ISS COVID-19 n. 21/2020 “Guida per la prevenzione della contaminazione da Legionella negli impianti idrici di strutture turistico-ricettive e altri edifici ad uso civile e industriale non utilizzato durante la pandemia COVID-19”.

Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 è la cornice naturale per supportare la gestione integrata del rischio connesso all’attuale pandemia COVID 19.

È necessario elaborare un addendum al DL 81/2008 che contempli procedure/istruzioni operative coerenti con le indicazioni operative dell’ordinanza della Regione Lombardia ed eventualmente integrate con soluzioni di efficacia superiore.

Si raccomanda di fare riferimento anche alle misure Anti-contagio previste dal DPCM 11.03.2020 (Art. 1, comma 7, punto d) con uno specifico Protocollo di Sicurezza, aggiornando il DVR valutando il rischio da infezione da coronavirus COVID 19 in ambiente di lavoro e individuato le relative misure di prevenzione e protezione e definito le opportune procedure di lavoro, DPI, misure di contenimento e compartimentazione, erogando la dovuta formazione all’utilizzo dei DPI necessari.

Si riporta di seguito quanto indicato per gli impianti aeraulici (HVAC) secondo i diversi settori di attività.

Viene indicato di “Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni. In ragione dell’affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l’efficacia degli impianti al fine di garantire l’adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l’affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale e/o attraverso l’impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l’estrattore d’aria.”.

Le disposizioni enunciate sono in vigore per le seguenti attività:

  • Ristorazione

  • Attività ricettive e locazioni brevi

  • Strutture turistico-ricettive all’aria aperta (campeggi e villaggi turistici)

  • Acconciatori, estetisti, tatuatori e piercers, centri massaggi e centri abbronzatura

  • Commercio al dettaglio in sede fissa e agenzie di viaggi

  • Uffici aperti al pubblico

  • Piscine

  • Palestre

  • Musei, archivi e biblioteche e altri luoghi della cultura

  • Informatori scientifici del farmaco e vendita porta a porta

  • Aree giochi per bambini

  • Circoli culturali e ricreativi

  • Spettacoli

  • Parchi tematici, faunistici e di divertimento

  • Servizi per l’infanzia e l’adolescenza

  • Strutture termali e centri benessere

  • Sale Slot, Sale Giochi, Sale Bingo e Sale Scommesse

  • Congressi e manifestazioni fieristiche

  • Discoteche e sale da ballo

Per le rimanenti attività citate nell’ordinanza e per lequali non è fatta menzione di particolari provvedimenti vale quanto previsto dalle misure adottate con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 giugno 2020.

Per il resto rimane Confermato l’obbligo di indossare mascherine a protezione di naso e bocca.

Dal 1° LUGLIO:

  • possono riprendere le manifestazioni fieristiche e dei congressi,
  • è consentito l’utilizzo di saune e bagni turchi con uso esclusivo e purché sia garantita aerazione, pulizia e disinfezione prima di ogni ulteriore utilizzo,
  • possono riprendere i corsi di formazione e aggiornamento per veterinari.

Dal 10 LUGLIO:

  • possono riprendere attività di ballo in discoteche, sale da ballo e locali simili all’aperto,
  • possono riprendere sport da contatto.

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