DPCM 26 aprile 2020 - Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha emanato il 26/04/2020 il DPCM 26 aprile 2020 in merito ad Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale. (GU Serie Generale n.108 del 27-04-2020)
Lo scopo dichiarato è quello di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull’intero territorio nazionale. Le misure adottate sono vigenti dal 04 maggio 2020 e fino al 17 maggio 2020, salvo diverso avviso.
All’ Art. 3 “Misure di informazione e prevenzione sull’intero territorio nazionale” si fa riferimento alle misure per la prevenzione della diffusione delle infezioni per via respiratoria previste dalla normativa vigente e dal Ministero della Salute sulla base delle indicazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e i responsabili delle singole strutture che devono provvedere ad applicare le indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti fomite dal Ministero della salute.
Si riporta di seguito quanto indicato per le attività di sanificazione, qualità dell’aria ed eventuali indicazioni per gli impianti aeraulici (HVAC). Per quest’ultimi non vi sono indicazioni particolari.
Nell’Allegato 5 – Misure per gli esercizi commerciali, si ribadisce al punto 2 che l’esercente deve fornire “Garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte giorno ed in funzione dell’orario di apertura” e al punto 3.che deve fornire “Garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio d’aria.”. Riportiamo inoltre che viene definito che “per locali fino a quaranta metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori.”
Nell’Allegato 6 - Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali
Si fa la premessa che la prosecuzione delle attività produttive può avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione.
Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico. Deve essere formulato un PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID – 19 il cui obiettivo è fornire indicazioni operative finalizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di COVID-19. Le operazioni di sanificazione nei luoghi di lavoro devono essere incentivate, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.
Al punto 4-PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA viene riportato quanto segue:
- l’azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago
- nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 (1) del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione
- occorre garantire la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi
- l’azienda in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della Salute secondo le modalità ritenute più opportune, può organizzare interventi particolari/periodici di pulizia ricorrendo agli ammortizzatori sociali (anche in deroga)
- nelle aree geografiche a maggiore endemia o nelle aziende in cui si sono registrati casi sospetti di COVID-19, in aggiunta alle normali attività di pulizia, è necessario prevedere, alla riapertura, una sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, ai sensi della circolare 5443 del 22 febbraio 2020 (1).
Al punto 7-GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI, AREE FUMATORI, DISTRIBUTORI DI BEVANDE E/O SNACK…):
- l’accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli spogliatoi è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano.
- occorre provvedere alla organizzazione degli spazi e alla sanificazione degli spogliatoi per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie.
- occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti dei locali mensa, delle tastiere dei distributori di bevande e snack.
Infine si ricorda che l’AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE è affidato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione ad un Comitato costituito in azienda con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.
Nell’Allegato 7 - Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri
Si riporta in particolare al paragrafo 3 – PULIZIA E SANIFICAZIONE NEL CANTIERE che:
- Il datore di lavoro assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica degli spogliatoi e delle aree comuni limitando l’accesso contemporaneo a tali luoghi; ai fini della sanificazione e della igienizzazione vanno inclusi anche i mezzi d’opera con le relative cabine di guida o di pilotaggio. Lo stesso dicasi per le auto di servizio e le auto a noleggio e per i mezzi di lavoro quali gru e mezzi operanti in cantiere;
- Il datore di lavoro verifica la corretta pulizia degli strumenti individuali di lavoro impedendone l’uso promiscuo, fornendo anche specifico detergente e rendendolo disponibile in cantiere sia prima che durante che al termine della prestazione di lavoro;
- Il datore di lavoro deve verificare l’avvenuta sanificazione di tutti gli alloggiamenti e di tutti i locali, compresi quelli all’esterno del cantiere ma utilizzati per tale finalità, nonché dei mezzi d’opera dopo ciascun utilizzo, presenti nel cantiere e nelle strutture esterne private utilizzate sempre per le finalità del cantiere;
- nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno del cantiere si procede alla pulizia e sanificazione dei locali, alloggiamenti e mezzi secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 (1) del Ministero della Salute nonché, laddove necessario, alla loro ventilazione
- La periodicità della sanificazione verrà stabilita dal datore di lavoro in relazione alle caratteristiche ed agli utilizzi dei locali e mezzi di trasporto, previa consultazione del medico competente aziendale e del Responsabile di servizio di prevenzione e protezione, dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS o RSLT territorialmente competente);
- Nelle aziende che effettuano le operazioni di pulizia e sanificazione vanno definiti i protocolli di intervento specifici in comune accordo con i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS o RSLT territorialmente competente);
- Gli operatori che eseguono i lavori di pulizia e sanificazione debbono inderogabilmente essere dotati di tutti gli indumenti e i dispositivi di protezione individuale;
- Le azioni di sanificazione devono prevedere attività eseguite utilizzando prodotti aventi le caratteristiche indicate nella circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 (1) del Ministero della Salute.
Al paragrafo 6 – GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI):
- L’accesso agli spazi comuni, comprese le mense e gli spogliatoi è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano; nel caso di attività che non prevedono obbligatoriamente l’uso degli spogliatoi, è preferibile non utilizzare gli stessi al fine di evitare il contatto tra i lavoratori; nel caso in cui sia obbligatorio l’uso, il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008 , n. 81, provvede al riguardo ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento anche attraverso una turnazione dei lavoratori compatibilmente con le lavorazioni previste in cantiere;
- il datore di lavoro provvede alla sanificazione almeno giornaliera ed alla organizzazione degli spazi per la mensa e degli spogliatoi per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie.
- Occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera con appositi detergenti anche delle tastiere dei distributori di bevande.
Infine si ricorda che l’AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE è affidato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione ad un Comitato costituito in Cantiere con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.
Vi sono ulteriori allegati che riguardano il settore del trasporto e della logistica ed altro ancora.
La qualità dell’aria che respiri ogni giorno dipende da quello che non vedi.
Sai davvero in che condizioni sono i canali del tuo impianto aeraulico?
Un impianto aeraulico non sanificato correttamente può diventare un vettore di contaminazione biologica. Non è una casistica remota: è il risultato normale di una gestione igienica insufficiente nel tempo.
Per maggiori informazioni consultare il DPCM.
Nota1: circolare n° 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute ( Direzione generale della prevenzione sanitaria ufficio 5 prevenzione delle malattie trasmissibili e profilassi internazionale) – OGGETTO: COVID-2019. Nuove indicazioni e chiarimenti
Per la pulizia in ambienti sanitari, si invita a ricorrere ad “… adeguate procedure di sanificazione che includano l’utilizzo dei comuni disinfettanti di uso ospedaliero, quali ipoclorito di sodio (0.1% -0,5%), etanolo (62-71%) o perossido di idrogeno (0.5%), per un tempo di contatto adeguato.
Pertanto, in accordo con quanto suggerito dall’OMS sono procedure efficaci e sufficienti una “pulizia accurata delle superfici ambientali con acqua e detergente seguita dall’applicazione di disinfettanti comunemente usati a livello ospedaliero (come l’ipoclorito di sodio)”.
Per la pulizia di ambienti non sanitari, si invita a ricorrere per “..stanze, uffici pubblici, mezzi di trasporto, scuole e altri ambienti non sanitari dove abbiano soggiornato casi confermati di COVID-19 prima di essere stati ospedalizzati verranno applicate le misure di pulizia di seguito riportate…
completa pulizia con acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, si raccomanda l’uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un detergente neutro…
Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti….
Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari. La biancheria da letto, le tende e altri materiali di tessuto devono essere sottoposti a un ciclo di lavaggio con acqua calda a 90°C e detergente. Qualora non sia possibile il lavaggio a 90°C per le caratteristiche del tessuto, addizionare il ciclo di lavaggio con candeggina o prodotti a base di ipoclorito di sodio).”
Per maggiori informazioni consultare la Circolare Ministero della Salute n.5433 del 22 Febbraio 2020.







