Con la L.R. 30 giugno 2026, n. 17 la Lombardia inserisce nel Testo unico regionale in materia di sanità il nuovo articolo 59 bis, che impone ai titolari degli impianti aeraulici obblighi espliciti di controllo igienico-sanitario, valutazione del rischio e manutenzione tracciabile. Un passaggio normativo che porta a livello di legge regionale pratiche finora regolate da linee guida e protocolli tecnici.
Il quadro normativo: cosa è stato pubblicato
Non è più una proposta. È legge.
Il 30 giugno 2026 il Consiglio Regionale della Lombardia ha approvato la L.R. 17/2026 (“Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2026”), pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 27 suppl. del 3 luglio ed entrata in vigore il 4 luglio 2026. Tra le disposizioni contenute nell’articolo 15 della legge, la lettera b) del comma 1 inserisce nella L.R. 33/2009 (Testo Unico delle leggi regionali in materia di sanità) un nuovo articolo: il 59-bis.
Per la prima volta, la Lombardia ha una norma regionale che lega esplicitamente la salute pubblica al controllo igienico-sanitario degli impianti aeraulici, climatizzazione, termoventilazione, ventilazione, negli ambienti indoor. Fino a ieri l’unico modo per orientarsi era ricostruire un mosaico di fonti: D.Lgs. 81/2008, Linee Guida della Conferenza Stato-Regioni del 7 febbraio 2013, DGR lombarda sulla legionellosi, UNI EN 15780:2011. Da oggi c’è un riferimento di legge regionale esplicito.
Il testo dell'art. 59 bis
Il nuovo articolo, rubricato “Misure di prevenzione e controllo igienico-sanitario degli impianti aeraulici per la salute collettiva”, dispone quanto segue:
- Il titolare di un impianto aeraulico che convoglia aria in ambienti indoor, compresi gli impianti di condizionamento, termoventilazione e ventilazione, sia di nuova installazione sia già in esercizio, è tenuto ad adottare ogni misura tecnica necessaria a garantire la salubrità dell’aria trattata, sottoponendo l’impianto a ispezioni tecniche periodiche atte a verificare le condizioni igieniche delle superfici interne degli impianti in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge.
- Il titolare dell’impianto è tenuto ad effettuare la valutazione del rischio igienico-sanitario connesso all’esercizio dell’impianto aeraulico, in relazione alla tipologia di attività svolta, il livello di affollamento, alle caratteristiche dell’impianto stesso e alla normativa vigente. Sulla base della valutazione del rischio il titolare garantisce l’adozione e l’esecuzione di idonei controlli, ispezioni e interventi di manutenzione periodica, assicurandone adeguata tracciabilità secondo le vigenti disposizioni di legge.
La qualità dell’aria che respiri ogni giorno dipende da quello che non vedi.
Sai davvero in che condizioni sono i canali del tuo impianto aeraulico?
Un impianto aeraulico non sanificato correttamente può diventare un vettore di contaminazione biologica. Non è una casistica remota: è il risultato normale di una gestione igienica insufficiente nel tempo.
Cosa dice la norma
Il testo approvato è composto da due commi, ed è bene conoscerlo nella sua formulazione esatta perché è quello su cui, da oggi, si misurano gli obblighi.
Il primo comma stabilisce che il titolare di un impianto aeraulico che convoglia aria in ambienti indoor, sia di nuova installazione sia già in esercizio, è tenuto ad adottare ogni misura tecnica necessaria a garantire la salubrità dell’aria trattata, sottoponendo l’impianto a ispezioni tecniche periodiche per verificare le condizioni igieniche delle superfici interne.
Il secondo comma introduce l’obbligo, per lo stesso titolare, di effettuare una valutazione del rischio igienico-sanitario connesso all’esercizio dell’impianto, considerando la tipologia di attività svolta, il livello di affollamento e le caratteristiche tecniche dell’impianto, e di garantire, sulla base di quella valutazione, controlli, ispezioni e manutenzioni periodiche con adeguata tracciabilità.
È una norma scritta, deliberatamente, come principio generale: non elenca settori, non fissa frequenze specifiche, non istituisce un albo di tecnici qualificati. È l’approccio tipico di una legge-quadro: dice cosa va garantito, lasciando al livello tecnico-attuativo il compito di definire come.
Campo di applicazione: ampio e trasversale
La norma definisce l’impianto aeraulico come quello che “convoglia aria in ambienti indoor”, esplicitando che vi rientrano gli impianti di condizionamento, termoventilazione e ventilazione. Il perimetro è dunque volutamente ampio e prescinde dalla destinazione d’uso dell’edificio.
Rilevante anche la precisazione temporale: l’obbligo riguarda gli impianti “sia di nuova installazione sia già in esercizio”. Non esiste quindi un regime transitorio che escluda il patrimonio impiantistico esistente: anche gli impianti installati da anni ricadono nel campo di applicazione. Strutture sanitarie, RSA, scuole, uffici, centri commerciali, strutture ricettive, ambienti produttivi e del terziario dovranno confrontarsi con questi adempimenti.
Cosa significa per te, in pratica
Se gestisci un edificio con un impianto che tratta l’aria (un ospedale, una scuola, un hotel, una palestra, un ufficio, un ristorante, un centro commerciale, ecc) la legge ti riguarda direttamente in quanto titolare dell’impianto, indipendentemente dal settore in cui operi. La formulazione della norma è generale e non elenca categorie: si applica a “un impianto aeraulico che convoglia aria in ambienti indoor”, punto.
Da oggi hai due obblighi puntuali, entrambi già in vigore:
- Valutare il rischio specifico del tuo impianto, non un rischio generico, ma la fotografia di quel sistema, in relazione a chi lo usa e a come è fatto.
- Garantire ispezioni e manutenzioni periodiche, tracciando tutto in modo verificabile.
La norma non ti dice ogni quanto, quello lo deciderai (o lo deciderà chi ti assiste tecnicamente) sulla base della valutazione del rischio, orientandoti sugli standard tecnici di riferimento. Qui entra in gioco la parte pratica: le Linee Guida “Schema di Linee Guida per la definizione di protocolli tecnici di manutenzione predittiva sugli impianti di climatizzazione ” del 5 ottobre 2006, le Linee Guida “Procedura operativa per la valutazione e gestione dei rischi correlati all’igiene degli impianti di trattamento aria” del 7 febbraio 2013, le Linee guida per la prevenzione e il controllo della Legionellosi del 7 maggio 2015 , gli standard AIISA (Protocollo Operativo Rev. 02, gennaio 2024) e NADCA (ACR 2021/2025), insieme alla UNI EN 15780:2025, offrono oggi i criteri più solidi e riconosciuti per tradurre l’obbligo di legge in un piano operativo concreto, frequenze differenziate per settore e livello di rischio, competenze tecniche richieste (figure CVI e ASCS), parametri microbiologici di riferimento.
In altre parole: la legge fissa l’obbligo, lo standard tecnico ti dice come rispettarlo bene. Ed è esattamente il punto in cui un partner tecnico competente fa la differenza tra una compliance di facciata e una reale tutela della salute delle persone che respirano quell’aria.
La qualità dell’aria che respiri ogni giorno dipende da quello che non vedi.
Sai davvero in che condizioni sono i canali del tuo impianto aeraulico?
Un impianto aeraulico non sanificato correttamente può diventare un vettore di contaminazione biologica. Non è una casistica remota: è il risultato normale di una gestione igienica insufficiente nel tempo.
I tre obblighi introdotti
Dalla lettura del testo emergono tre obblighi distinti e cumulativi in capo al titolare dell’impianto.
Ispezione tecnica periodica. L’impianto deve essere sottoposto a ispezioni finalizzate a verificare le condizioni igieniche delle superfici interne: canalizzazioni, UTA, batterie di scambio, componenti a contatto con il flusso d’aria. Non si tratta di un controllo generico sulle prestazioni energetiche o funzionali, ma di una verifica specificamente igienico-sanitaria.
Valutazione del rischio igienico-sanitario. Il titolare deve valutare il rischio connesso all’esercizio dell’impianto tenendo conto di parametri precisi: tipologia di attività svolta nell’ambiente servito, livello di affollamento, caratteristiche costruttive e impiantistiche, normativa applicabile. È l’elemento che avvicina la disciplina degli impianti aeraulici alla logica della valutazione del rischio già consolidata in ambito di sicurezza sul lavoro.
Manutenzione periodica tracciabile. Sulla base degli esiti della valutazione, il titolare deve garantire controlli, ispezioni e interventi di manutenzione periodica, assicurandone la tracciabilità. Il tema della documentazione diventa quindi centrale: la registrazione degli interventi non è più solo buona prassi, ma requisito richiamato dalla norma.
Dal protocollo tecnico alla legge regionale
Per gli operatori del settore, il contenuto dell’art. 59 bis non introduce concetti nuovi sul piano tecnico: ispezione, valutazione del rischio e manutenzione periodica sono i pilastri su cui si fondano da anni le buone pratiche di igiene degli impianti aeraulici.
Il riferimento tecnico è il protocollo operativo AIISA (Associazione Italiana Igienisti Sistemi Aeraulici), che disciplina le fasi di ispezione tecnica, verifica visiva, analisi chimico-microbiologiche, bonifica, sanificazione e validazione finale dell’intervento. A questo si affiancano le norme tecniche di settore, tra cui la serie UNI EN 15780 sulla pulizia dei sistemi di ventilazione e le UNI 10381 sulle reti di canali, e gli Accordi Stato-Regioni sulla qualità dell’aria indoor.
La novità è di natura giuridica: ciò che era raccomandato da linee guida e protocolli tecnici viene ora richiamato da una norma di rango legislativo regionale, che individua un soggetto obbligato (il titolare dell’impianto) e ne definisce i doveri. Il rinvio alle “vigenti disposizioni di legge” rende peraltro il protocollo tecnico e le norme UNI il naturale parametro di riferimento per dimostrare la conformità.
Cosa fare adesso
Il primo passo, per chi non l’ha già fatto, è capire a che punto è il proprio impianto. Non ha senso pianificare interventi prima di sapere cosa serve davvero, è la stessa logica per cui un medico non prescrive una cura prima di aver fatto la diagnosi.
In pratica, il percorso corretto prevede:
- Sopralluogo e ispezione tecnica dell’impianto, con videoispezione e campionamenti (microbiologici, gravimetrici, particellari) per fotografare lo stato reale delle superfici interne.
- Valutazione del rischio igienico-sanitario, documento tecnico specifico che tiene conto di attività, affollamento e caratteristiche impiantistiche, l’adempimento richiesto testualmente dal comma 2.
- Eventuale bonifica, solo dove l’ispezione la rende necessaria, mai a priori.
- Piano di controllo e monitoraggio periodico, con la documentazione conservata e tracciabile, come richiesto dal comma 2.
La scelta del fornitore non è secondaria. La qualifica AIISA IQC attesta che il processo di ispezione e sanificazione è condotto nel rispetto del protocollo operativo di riferimento, offrendo al titolare dell’impianto una garanzia di metodo e una base documentale solida a supporto della conformità.
Per titolari e gestori di impianti in Lombardia, la nuova norma è l’occasione per trasformare un adempimento in un presidio concreto della salute collettiva, affidandosi a un percorso strutturato, verificabile e tracciabile.
Cosa può fare Techno One per te
Operiamo da quasi trent’anni esattamente in questa filiera, applicando il Protocollo Operativo AIISA e gli standard NADCA. Ti accompagniamo in ogni fase:
Diagnosi: Verifica dell’Idoneità Igienico-Sanitaria dell’impianto, con videoispezione robotizzata e campionamenti a norma UNI EN 15780. Ti diciamo, con dati alla mano, qual è lo stato reale del tuo impianto.
Conformità: Supporto nella redazione della Valutazione del Rischio Igienico-Sanitario richiesta dal comma 2 dell’art. 59-bis, integrata con il tuo DVR.
Intervento: Bonifica e sanificazione solo dove serve, dalla presa d’aria esterna all’ultimo terminale, con ispezione post-intervento a certificarne l’esito.
Continuità: Piano di sorveglianza periodica tarato sul livello di rischio del tuo impianto, per una tracciabilità solida nel tempo.
Ecco cosa rende TECHNO ONE unica sul mercato:
- Qualifica del processo certificata da A.N.M.D.O. Il servizio di pulizia e sanificazione dei sistemi aeraulici di TECHNO ONE è qualificato in conformità ai requisiti del Protocollo Operativo AIISA–IQC, validato dall’Associazione Nazionale Medici di Direzione Ospedaliera (A.N.M.D.O.). Significa che il metodo di lavoro non è valutato solo sul piano tecnico-ingegneristico, ma anche su quello clinico-sanitario — dagli stessi professionisti che rispondono della sicurezza dei pazienti negli ospedali italiani. Nessun altro operatore del settore può vantare questa validazione.
- Certificazione digitale PDT® in blockchain TECHNO ONE ha conseguito la certificazione digitale PDT® per il processo di pulizia e sanificazione dei sistemi aeraulici, registrata in blockchain. Questo significa che ogni documento prodotto da TECHNO ONE è autenticato in modo immutabile: la data, il contenuto e l’autore non possono essere alterati retroattivamente. È l’equivalente di firmare davanti a un notaio — ma in digitale, istantaneo e permanente.
- Certificato PDT® di sito rilasciato direttamente al committente Questa è la caratteristica più esclusiva e di maggior valore per chi affida un appalto. Con TECHNO ONE, il committente può richiedere l’estensione della certificazione PDT® al proprio sito specifico: un ente terzo indipendente verifica il lavoro eseguito da TECHNO ONE presso la struttura del cliente e rilascia un certificato digitale PDT® di sito intestato direttamente al committente, con il logo di entrambi. Il certificato è soggetto a verifica annuale. Non è una dichiarazione del fornitore: è una certificazione indipendente, intestata a voi.
- Il portale MyAir® con tecnologia blockchain MyAir® è il portale clienti di TECHNO ONE dove il committente accede in tempo reale a tutta la documentazione prodotta nel corso del contratto: rapporti ispettivi, documentazione fotografica e video, referti di laboratorio, verbali di intervento, non conformità e azioni correttive. Ogni documento è autenticato in blockchain, garantendo integrità e verificabilità permanente. Nessuna relazione può essere modificata dopo la consegna: ciò che è registrato, resta.
- L’indice VIIA®: la salute dell’impianto in un numero TECHNO ONE ha sviluppato il proprio indice proprietario VIIA® per valutare le condizioni igieniche di ogni impianto aeraulico ispezionato. Attraverso un sistema di punteggio strutturato su parametri tecnici e microbiologici, l’indice VIIA® comunica in modo immediato e comprensibile lo stato di salute e sicurezza dell’impianto, anche a interlocutori non tecnici. Per il committente, significa avere sempre una misura oggettiva e confrontabile nel tempo dell’efficacia del servizio ricevuto.
In sintesi: la Regione Lombardia norma le misure di prevenzione e controllo igienico-sanitario degli impianti aeraulici per la salute collettiva e definisce lo standard a cui il mercato dovrebbe tendere, TECHNO ONE lo supera già, con un sistema integrato di qualifica del processo, certificazione indipendente di sito, autenticazione blockchain e portale digitale dedicato al committente. Tutto questo non in futuro: oggi, su ogni cantiere.
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Il primo passo previsto dalla norma è sapere a che punto sei. Prenota una Verifica dell’Idoneità Igienico-Sanitaria con Techno One: ti diciamo, dati alla mano, qual è lo stato reale del tuo impianto e cosa serve davvero per essere in regola con l’art. 59-bis.
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Fonti: L.R. Lombardia 30 giugno 2026, n. 17 (BURL n. 27 suppl., 3 luglio 2026), art. 15, comma 1, lettera b), che introduce l’art. 59-bis nella L.R. 33/2009; Protocollo Operativo AIISA Rev. 02 del 31 gennaio 2024; Linee Guida NADCA ACR 2021/2025; UNI EN 15780:2025; D.Lgs. 81/2008; Linee Guida Conferenza Stato-Regioni 5/10/2006, 7/02/2013 e 7 maggio 2015.







