Direttiva Europea 2024/2881 relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa

La Direttiva (UE) 2024/2881 dimezza i limiti dell’aria esterna dal 2030. Ma la notizia che riguarda più da vicino il nostro mestiere è un’altra, ed è italiana: lo schema di decreto di recepimento introduce, per la prima volta nell’ordinamento, valori di riferimento e procedure obbligatorie per la qualità dell’aria indoor di ospedali, scuole e uffici. Con misure correttive che nominano espressamente la pulizia delle condotte e la sostituzione dei filtri.

Dove siamo, esattamente

Conviene partire da una precisazione, perché la stampa l’ha spesso trascurata. Il 4 agosto 2026 il Consiglio dei Ministri non ha recepito la direttiva europea: ha approvato, in esame preliminare, lo schema di decreto legislativo destinato a recepirla. Il testo è stato trasmesso al Senato il 7 agosto 2026 come Atto del Governo n. 435, ed è oggi all’esame delle Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata.

Il termine europeo di recepimento è l’11 dicembre 2026. Fino a quella data il testo può cambiare. Dopo, resterà quello per molti anni.

Chi lavora con l’aria farebbe bene a leggerlo adesso, e non fra due anni.

L’aria esterna: i numeri nuovi

La Direttiva (UE) 2024/2881 è una rifusione, cioè la riscrittura in un testo unico delle direttive 2008/50/CE e 2004/107/CE. Fissa l’obiettivo dell’inquinamento zero entro il 2050 e, come primo traguardo, una riduzione di oltre il 55 per cento dell’impatto sanitario dell’inquinamento atmosferico entro il 2030.

Fino al 31 dicembre 2029 i limiti restano sostanzialmente quelli di oggi. Dal 1° gennaio 2030 cambiano radicalmente.

Inquinante

Media annuale oggi

Media annuale dal 2030

PM2,5

25 µg/m³

10 µg/m³

PM10

40 µg/m³

20 µg/m³

Biossido di azoto (NO₂)

40 µg/m³

20 µg/m³

Biossido di zolfo (SO₂)

non previsto per la salute

20 µg/m³

Benzene

5,0 µg/m³

3,4 µg/m³

Le medie annuali sono dimezzate; quella del PM2,5 è ridotta del sessanta per cento. Non è tutto: compaiono per la prima volta limiti giornalieri anche per PM2,5 (25 µg/m³) e NO₂ (50 µg/m³), mentre quello del PM10 scende da 50 a 45 µg/m³ e i superamenti ammessi passano da trentacinque a diciotto. Arsenico, cadmio, nichel e benzo(a)pirene, infine, cessano di essere valori-obiettivo e diventano valori limite: cade la clausola dei costi sproporzionati, subentra l’obbligo di risultato.

Per confronto, le Linee guida globali dell’Organizzazione Mondiale della Sanità del 2021 raccomandano 5 µg/m³ per il PM2,5 e 10 µg/m³ per l’NO₂. I nuovi valori europei sono ancora il doppio: un avvicinamento, non un allineamento.

La qualità dell’aria che respiri ogni giorno dipende da quello che non vedi.

Sai davvero in che condizioni sono i canali del tuo impianto aeraulico?

Un impianto aeraulico non sanificato correttamente può diventare un vettore di contaminazione biologica. Non è una casistica remota: è il risultato normale di una gestione igienica insufficiente nel tempo.

La vera novità italiana: esiste un Titolo dedicato all’aria indoor

Qui sta il punto che interessa direttamente il nostro comparto, e che merita di essere compreso con precisione.

La direttiva europea non disciplina l’aria interna: la definizione di «aria ambiente» esclude espressamente i luoghi di lavoro. Il legislatore italiano, esercitando una delega nazionale autonoma contenuta nella legge di delegazione europea 2024, è andato oltre l’obbligo comunitario e ha costruito un Titolo II, «Della qualità dell’aria indoor», composto da due articoli e sei allegati.

È la prima volta che l’Italia si dota di una disciplina organica in materia. Fino a oggi il tema è stato governato da un mosaico di fonti eterogenee: l’allegato IV del D.Lgs. 81/2008, il DPCM 26 luglio 2022 per l’edilizia scolastica, i CAM Edilizia, il D.Lgs. 101/2020 per il radon, e sul versante volontario le norme UNI e i Rapporti ISTISAN del Gruppo di Studio Nazionale sull’Inquinamento Indoor dell’Istituto Superiore di Sanità, coordinato da Gaetano Settimo, che da oltre quindici anni lavora esattamente a colmare questo vuoto.

Curioso destino, quello dell’aria: per trent’anni l’abbiamo misurata con rigore ovunque, tranne che nei luoghi dove la respiriamo per il novanta per cento del nostro tempo.

A chi si applica

Il Titolo II riguarda tre platee:

  • strutture sanitarie (Allegato XV): degenze ordinarie e specialistiche, terapie intensive e sub-intensive, area emergenza-urgenza, ambulatori, diagnostica, day hospital e day surgery, aree di attesa e triage, uffici interni, locali tecnici con permanenza di personale. Sono esclusi gli ambienti a contaminazione controllata, come sale operatorie e centrali di sterilizzazione, già disciplinati da norme specifiche;
  • edifici scolastici (Allegato XVI): aule, laboratori linguistici, informatici, musicali e artistici, palestre e spogliatoi, biblioteche e aule magna, segreterie, corridoi e aree comuni;
  • tutti gli ambienti adibiti a ufficio (Allegato XVII), con esclusione degli ambienti produttivi o laboratoriali industriali.

L’articolo 26 consente inoltre al Ministero dell’ambiente di estendere la disciplina ad altri ambienti di lavoro con successivi decreti.

La decorrenza è fissata al 1° gennaio 2028.

I valori di riferimento indoor, e la coincidenza che cambia il mestiere

L’Allegato XIII fissa i valori di riferimento per dieci inquinanti.

Inquinante

Valore di riferimento

Periodo

PM10

20 µg/m³

anno

PM2,5

10 µg/m³

anno

Biossido di azoto

20 µg/m³

anno

Formaldeide

10 µg/m³

anno

Benzene

10 µg/m³

anno

Naftalene

10 µg/m³

anno

Monossido di carbonio

10 mg/m³

8 ore

Tetracloroetilene

400 µg/m³

anno

Toluene

20.000 µg/m³

anno

Anidride carbonica (CO₂)

1000 ppm

valore per singolo campionamento

Si guardino le prime tre righe accanto alla tabella dell’aria esterna. I valori di riferimento indoor per PM10, PM2,5 e NO₂ sono identici ai valori limite outdoor del 2030: 20, 10 e 20 µg/m³.

La conseguenza è aritmetica prima che normativa. Nel 2028, in una zona che non abbia ancora raggiunto i valori del 2030, e sono la maggioranza, l’aria esterna sarà già in prossimità o al di sopra della soglia indoor. Il rispetto del valore di riferimento non sarà conseguibile aprendo le finestre, perché l’aria che entra è essa stessa fuori soglia. Sarà conseguibile soltanto con ventilazione meccanica dotata di filtrazione adeguata, portate corrette e impianti puliti.

Detto nella forma più asciutta possibile: dal 2028, in buona parte d’Italia, l’unica aria conforme sarà quella trattata da un impianto pulito.

Che cosa deve fare, in concreto, ciascun attore

Il decreto costruisce l’obbligo in capo al datore di lavoro, e lo salda al Testo Unico sulla sicurezza. La relazione illustrativa è esplicita: le attività di valutazione, ricognizione e monitoraggio devono essere recepite e integrate nel Documento di Valutazione dei Rischi, ai sensi degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28 del D.Lgs. 81/2008. In caso di superamento dei valori di riferimento, il datore di lavoro individua le misure ai sensi dell’articolo 28 del Testo Unico.

Non nasce dunque una nuova sanzione ambientale: si apre una porta laterale su un edificio sanzionatorio che esiste da diciotto anni. Da qui discendono i compiti dei diversi soggetti.

Il proprietario dell’immobile

Se coincide con il datore di lavoro, l’obbligo è suo, integralmente. Se l’immobile è locato, il tema si sposta sui contratti: il conduttore-datore di lavoro dovrà pretendere accessibilità agli impianti, documentazione tecnica e possibilità di intervento. È prevedibile che le clausole sulla qualità dell’aria entrino nella contrattualistica immobiliare direzionale entro il 2027, come già accadde con la certificazione energetica.

Il gestore o facility manager

La fase di ricognizione preliminare richiede un corredo documentale che oggi, in molti edifici, semplicemente non esiste: relazione tecnica dell’impianto con gli schemi di distribuzione, calcolo dei volumi di ricambio in h⁻¹, L/s per persona o m³/s, misurazione della distribuzione dei flussi, posizionamento di mandate ed estrazioni, tipologia e posizione dei filtri, frequenza di sostituzione, ore e giorni di funzionamento, registri di marcia, analisi degli interventi di manutenzione effettuati e dei relativi rapporti d’intervento.

Chi gestisce un patrimonio immobiliare farebbe bene a verificare fin da ora quanta parte di questo dossier è ricostruibile. Nella nostra esperienza, la risposta più frequente è: meno della metà.

Il manutentore

Il decreto elenca misure correttive minime obbligatorie in caso di superamento. Per le strutture sanitarie:

  • aumento immediato della ventilazione, per aerazione naturale controllata o incremento delle portate della VMC;
  • sanificazione straordinaria con pulizia e disinfezione delle superfici e degli elementi impiantistici, comprese bocchette, griglie e ventilconvettori;
  • rimozione o confinamento delle sorgenti contaminanti;
  • interventi urgenti sugli impianti, con sostituzione dei filtri contaminati, pulizia straordinaria delle condotte e verifica delle prese d’aria esterna;
  • riduzione dell’affollamento e impiego temporaneo di purificatori ad alta efficienza.

Per scuole e uffici la formulazione è più sintetica ma equivalente: interventi su impianti, attraverso la sostituzione dei filtri e una pulizia di condotte e griglie.

Fra le misure strutturali da attuare sempre, indipendentemente dal superamento, il decreto indica per gli ambienti sanitari la manutenzione ordinaria degli impianti aeraulici, la pulizia e la sanificazione ordinaria, e per gli uffici l’unità di trattamento aria e i sistemi di VMC.

È la prima volta che un decreto legislativo italiano in materia di qualità dell’aria nomina la pulizia delle condotte come misura prescritta. L’Allegato XII, per inciso, introduce anche una definizione di legge di impianti aeraulici: tutti gli impianti adibiti al trattamento e alla movimentazione dell’aria.

Il progettista

Tre implicazioni progettuali discendono direttamente dal testo.

La filtrazione diventa dimensionante. La ricognizione richiede l’indicazione della tipologia di filtri secondo la UNI EN ISO 16890:2017, con le classi ISO ePM10, ISO ePM2,5 e ISO ePM1. È la stessa metrica su cui la direttiva costruisce i limiti ambientali: per la prima volta il linguaggio della norma di prodotto e quello della norma sanitaria coincidono.

La presa d’aria esterna diventa un elemento critico. L’Allegato XII definisce il ricambio come sostituzione dell’aria con aria pulita presa dall’esterno in idonee posizioni non esposte ad inquinamenti o contaminazioni. Una presa d’aria affacciata su una via di traffico o su un’uscita di autorimessa, in un edificio soggetto al Titolo II, non è più un’imperfezione: è un difetto documentabile.

La tenuta dell’involucro va bilanciata con il ricambio. La relazione illustrativa lo dice apertamente: edifici ad alto isolamento energetico possono presentare criticità di ricambio d’aria se non adeguatamente progettati. L’efficienza energetica e la salubrità vanno contemperate, non sommate per approssimazione.

La qualità dell’aria che respiri ogni giorno dipende da quello che non vedi.

Sai davvero in che condizioni sono i canali del tuo impianto aeraulico?

Un impianto aeraulico non sanificato correttamente può diventare un vettore di contaminazione biologica. Non è una casistica remota: è il risultato normale di una gestione igienica insufficiente nel tempo.

Come si svolge la procedura

Tre fasi, identiche nell’impianto per ospedali, scuole e uffici.

  1. a) Ricognizione preliminare. Diagnosi edilizia e impiantistica articolata in undici capitoli: caratteristiche fisiche dell’edificio, ricambio dell’aria, arredi e certificazioni emissive, affollamento e tempi di permanenza, ambienti di lavoro, misure organizzative e formazione, prodotti e procedure di pulizia con relative schede di sicurezza, regole comportamentali, depuratori d’aria con portata di aria pulita erogata (CADR) e costi di manutenzione, disinfestazioni, manutenzione del verde di pertinenza. Serve a individuare gli ambienti rappresentativi su cui programmare le campagne.
  2. b) Valutazione del rischio e misure. Due campagne di rilevazione all’anno, di durata almeno bisettimanale, una nella stagione fredda e una nella stagione calda, entro lo stesso anno solare. Metodi secondo UNI EN ISO 16000, UNI EN 12341 e UNI EN 16450. Strumentazione al centro dell’ambiente o in punti strategici, ad almeno un metro da pareti, porte e finestre, fra 1,2 e 1,5 metri dal pavimento, lontano da bocchette dirette e irraggiamento. In caso di superamento scattano le misure correttive.
  3. c) Monitoraggio a campione. Ripetizione annuale delle due campagne. Per ciascun inquinante la media dei due periodi è confrontata con il valore di riferimento annuale. Le misure correttive scattano anche quando, pur senza superamento della media, una singola campagna evidenzi valori anomali. Nel medio periodo il numero degli ambienti monitorati va incrementato.

Si noti: è un ciclo ricorrente, non un adempimento una tantum.

Il rapporto tecnico diventa un documento del DVR

È la conseguenza operativa più sottovalutata, e a nostro avviso la più importante.

Il rapporto di ispezione, di monitoraggio o di sanificazione non resterà un documento tecnico interno. Confluirà nel Documento di Valutazione dei Rischi, cioè nell’atto sul quale si misura la diligenza del datore di lavoro davanti agli organi di vigilanza e, in caso di contenzioso, davanti al giudice.

Cambia perciò ciò che un rapporto deve contenere. Non basta l’esito: servono la tracciabilità della metodologia, la dichiarazione delle norme applicate, i valori misurati prima e dopo l’intervento, l’identificazione e la qualificazione degli operatori, la datazione certa. Un documento redatto in questi termini protegge il committente; un documento generico lo espone.

Quello che il decreto, per ora, non dice

Il testo è uno schema, e presenta alcune lacune tecniche che meritano di essere segnalate in sede di parere parlamentare. Le indichiamo apertamente, perché il confronto serve a migliorare la norma.

Manca un requisito di qualificazione degli operatori. Il decreto prescrive la pulizia delle condotte e la sanificazione degli elementi impiantistici, ma non indica chi debba eseguirle né secondo quale protocollo verificabile. Una prescrizione di risultato priva di uno standard di processo rischia di aprire il mercato a operatori non qualificati, con detrimento della qualità e, in ultima analisi, della salute degli occupanti.

Manca una norma tecnica di intervento. L’Allegato XIV elenca esclusivamente norme di campionamento e misura. Non compare la UNI EN 15780, che è la norma europea specifica sulla pulizia degli impianti aeraulici e definisce livelli di pulizia, criteri di valutazione e metodi di verifica. Il decreto prescrive l’intervento e tace su come si esegua e come se ne verifichi l’esito.

Mancano i parametri microbiologici. L’Allegato XIII contiene soltanto parametri chimici e fisici. Nessuna carica batterica, nessuna carica fungina, nessun riferimento a Legionella. È un’assenza che stride con la motivazione stessa dell’Allegato XV, che la relazione illustrativa giustifica richiamando gli agenti biologici, i patogeni aerodispersi e la prevenzione delle infezioni correlate all’assistenza. Va ricordato che i Rapporti ISTISAN dell’Istituto Superiore di Sanità dedicati agli ambienti sanitari (19/17) e scolastici (20/3), curati dal Gruppo di Studio Nazionale sull’Inquinamento Indoor, trattano da anni congiuntamente gli inquinanti chimici e quelli biologici. Il patrimonio metodologico esiste già: sarebbe ragionevole richiamarlo.

Manca una periodicità per la manutenzione aeraulica. Fra le misure strutturali da attuare sempre figura la manutenzione ordinaria degli impianti aeraulici, senza indicazione di frequenza, contenuto minimo o modalità di documentazione. Una misura strutturale priva di periodicità resta, nei fatti, una raccomandazione.

Il contesto sanitario: la posizione delle società scientifiche

Il 31 agosto 2026, diciassette fra società scientifiche e associazioni mediche italiane hanno scritto al Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, per conoscenza al Ministro della Salute e alla Presidenza del Consiglio, chiedendo il recepimento della direttiva entro l’11 dicembre 2026 senza ricorrere alle deroghe consentite dalla normativa europea.

Fra i firmatari, l’Associazione Italiana di Epidemiologia, la Società Italiana di Pediatria, la Società Italiana di Pneumologia, la Società Italiana di Medicina Generale, la Federazione Italiana Medici Pediatri e ISDE Italia. I dati richiamati nella nota: oltre trecentomila decessi annui attribuibili all’inquinamento atmosferico in Europa, di cui circa settantamila in Italia. Le organizzazioni firmatarie collegano la richiesta all’articolo 32 della Costituzione e osservano che il ritmo di miglioramento registrato dalle reti ARPA e APPA, pur reale, non appare sufficiente a raggiungere i nuovi valori senza politiche più incisive.

Ricordiamo, per completezza informativa, che l’articolo 14 dello schema di decreto recepisce le possibilità di proroga previste dalla direttiva, fino al 1° gennaio 2035, con una seconda proroga di due anni, o fino al 1° gennaio 2040 quando ricorrano condizioni orografiche e climatiche sfavorevoli, apporto transfrontaliero o necessità di sostituire una parte considerevole degli impianti di riscaldamento domestici. Le proroghe non sono generalizzate: si applicano zona per zona e richiedono una tabella di marcia predisposta entro il 31 dicembre 2028.

Le date da segnare

Data

Che cosa accade

Autunno 2026

Pareri parlamentari e della Conferenza unificata: finestra di modifica del testo

11 dicembre 2026

Termine di recepimento della direttiva

Entrata in vigore

Abrogazione del D.Lgs. 155/2010 e di sette decreti attuativi

1° gennaio 2028

Applicazione del Titolo II sulla qualità dell’aria indoor

31 dicembre 2028

Termine per le tabelle di marcia funzionali alle proroghe

1° gennaio 2030

Nuovi valori limite per l’aria ambiente

2050

Obiettivo dell’inquinamento zero

Che cosa conviene fare adesso

Il 2027 sarà l’anno della ricognizione preliminare. Chi arriverà al 1° gennaio 2028 senza avere ricostruito il dossier tecnico dei propri impianti si troverà a doverlo fare in emergenza, e in emergenza si spende di più e si sbaglia più spesso.

Le tre cose ragionevoli da avviare entro i prossimi mesi sono, nell’ordine:

  1. verificare la documentazione impiantistica esistente: relazione tecnica, schemi di distribuzione, registri di marcia, storico degli interventi. È il presupposto di tutto il resto;
  2. eseguire un’ispezione tecnica dello stato igienico degli impianti, con verifica di filtri, condotte, batterie, prese d’aria esterna e distribuzione dei flussi;
  3. impostare una linea di base di monitoraggio sui parametri dell’Allegato XIII, così da conoscere la propria posizione rispetto ai valori di riferimento prima che diventino cogenti, e non dopo.

TECHNO ONE opera da trent’anni sull’igiene degli impianti aeraulici con un approccio ingegneristico, ed è certificata UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015 e UNI EN ISO 45001:2023 per la progettazione ed erogazione dei servizi di ispezione, pulizia, disinfezione, sanificazione, bonifica e manutenzione di impianti aeraulici e per il monitoraggio della qualità dell’aria. Il processo di pulizia e sanificazione dei sistemi aeraulici è qualificato in conformità al Protocollo Operativo AIISA-IQC, validato A.N.M.D.O.

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Fonti

  • Direttiva (UE) 2024/2881 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2024, GUUE serie L del 20 novembre 2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/2881/oj
  • Senato della Repubblica, XIX Legislatura, Atto del Governo n. 435, Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/2881, trasmesso il 7 agosto 2026: relazione illustrativa, articolato, Allegati I-XVII
  • Presidenza del Consiglio dei Ministri, comunicato stampa n. 185 del 4 agosto 2026
  • Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, comunicato del 4 agosto 2026
  • Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, articoli 17 e 28
  • Istituto Superiore di Sanità, Rapporti ISTISAN 19/17 (ambienti sanitari) e 20/3 (ambienti scolastici), Gruppo di Studio Nazionale Inquinamento Indoor
  • Organizzazione Mondiale della Sanità, Linee guida globali sulla qualità dell’aria, 2021
  • Comunicato stampa del 31 agosto 2026 delle diciassette società scientifiche e associazioni mediche firmatarie della lettera al Governo

Il decreto qui commentato è uno schema, suscettibile di modifiche in sede di parere parlamentare ed esame definitivo. I riferimenti vanno riverificati sul testo che sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

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