I Criteri Ambientali Minimi (CAM): sintesi, ambiti di applicazione e focus sulla qualità dell’aria interna (IAQ)

I Criteri Ambientali Minimi rappresentano oggi il principale strumento con cui la Pubblica Amministrazione italiana traduce in pratica gli obiettivi di sostenibilità ambientale degli appalti pubblici. Per chi opera nel settore dell’igiene idrica e aeraulica come Techno One, comprenderne la struttura è la condizione necessaria per partecipare a gare, supportare i progettisti e dimostrare il valore tecnico-ambientale dei propri servizi. Questo articolo offre una sintesi operativa, con uno sguardo dedicato alla qualità dell’aria interna (Indoor Air Quality, IAQ).

1. Cosa sono i CAM

I CAM sono requisiti ambientali definiti per le diverse fasi del processo d’acquisto pubblico, finalizzati a individuare la soluzione progettuale, il prodotto o il servizio migliore sotto il profilo ambientale lungo l’intero ciclo di vita, tenuto conto della disponibilità di mercato. Sono adottati con Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) e si inseriscono nel quadro del Piano d’Azione Nazionale sul Green Public Procurement (PAN GPP).

Tradotto i CAM funzionano come un “capitolato standard” che lo Stato impone a sé stesso per non finanziare con denaro pubblico opere o forniture ambientalmente inefficienti. 

2. Quadro normativo di riferimento

L’architettura normativa attuale ruota attorno a quattro provvedimenti chiave:

  • PAN GPP 2023: adottato con DM 3 agosto 2023 n. 259 e pubblicato in GU n. 193 del 19 agosto 2023, definisce la cornice strategica per gli acquisti verdi della PA.
  • Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36), art. 57 comma 2: impone alle stazioni appaltanti l’inserimento obbligatorio, per l’intero importo di gara, delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei CAM, oltre alla considerazione dei CAM nei criteri di aggiudicazione (art. 108, commi 4 e 5).
  • DM 24 novembre 2025 – CAM Edilizia: adottato dal Ministro Pichetto Fratin e pubblicato in GU n. 281 del 3 dicembre 2025, è entrato in vigore il 2 febbraio 2026; aggiorna e sostituisce il precedente DM n. 256 del 23 giugno 2022 e disciplina servizi di progettazione, direzione lavori, manutenzione ed esecuzione di lavori per interventi edilizi.
  • Decreto direttoriale n. 13 del 12 febbraio 2026: programma per l’anno 2026 l’aggiornamento dei CAM stampanti, cartucce, lavanolo, strade, verde pubblico, illuminazione pubblica e calzature, oltre alla definizione di nuovi CAM per disinfestazione/derattizzazione e trasporto pubblico locale.

Sul piano della governance, il Comitato di Gestione del PAN GPP, istituito con DM n. 185 del 18 ottobre 2007 e ridisciplinato con DM n. 194 del 27 maggio 2024, coordina i ruoli dei diversi soggetti pubblici interessati e supervisiona l’attuazione del Piano.

3. Ambito di applicazione

Le disposizioni dei CAM Edilizia 2025 si applicano (art. 1 e 2 del DM 24/11/2025):

  • alle procedure e ai contratti di servizi di progettazione e direzione lavori i cui bandi sono pubblicati dal 2 febbraio 2026 in poi;
  • alle procedure e ai contratti di servizi di manutenzione, esecuzione di lavori e progettazione esecutiva con base di gara un progetto validato in vigenza del nuovo decreto;
  • alla progettazione svolta internamente alla stazione appaltante, anche se affidata con lettera di incarico precedente, purché non ancora validata.

Le tipologie di intervento coperte spaziano dalla nuova costruzione (inclusa demolizione e ricostruzione) alla ristrutturazione importante di primo e secondo livello, fino alla manutenzione ordinaria e straordinaria e al restauro/risanamento conservativo. La logica è chiara: ogni intervento finanziato con denaro pubblico, dal grande ospedale alla manutenzione del condotto di un asilo, deve dialogare con i CAM.

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Un impianto aeraulico non sanificato correttamente può diventare un vettore di contaminazione biologica. Non è una casistica remota: è il risultato normale di una gestione igienica insufficiente nel tempo.

4. Soggetti interessati

La filiera dei soggetti coinvolti dai CAM è ampia e Techno One si colloca in più punti di questa catena. In sintesi:

  • Stazioni appaltanti (PA, enti concedenti, in-house): redigono il Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP), inseriscono CAM in bandi e capitolati, verificano la conformità.
  • Progettisti e direttori lavori: elaborano la Relazione CAM di progetto (criterio 2.1.1), traducono i criteri in scelte progettuali e dichiarazioni di conformità.
  • Imprese esecutrici e manutentori: devono garantire prodotti, processi e procedure conformi (es. certificazione F-gas, UNI EN 15780 per gli aeraulici, etc.).
  • Produttori e fornitori di materiali: forniscono EPD, schede tecniche e certificazioni di emissione conformi al criterio 2.4.1.
  • Organismi di valutazione della conformità (laboratori e certificatori accreditati): emettono i mezzi di prova accettabili.

5. Campi di intervento e metodologie

L’Allegato 1 al DM 24/11/2025 organizza i CAM Edilizia in macro-aree progressivamente più specifiche, secondo una logica top-down che è anche un buon promemoria progettuale:

  • specifiche di livello territoriale-urbanistico (biodiversità, adattamento ai cambiamenti climatici, uso sostenibile delle acque, mobilità sostenibile);
  • specifiche per gli edifici e le opere (diagnosi energetica, comfort termico/acustico, illuminazione, ventilazione e qualità dell’aria, tenuta all’aria, radon, risparmio idrico, piani di manutenzione e demolizione selettiva);
  • specifiche per i prodotti da costruzione (emissioni indoor, contenuti di riciclato, calcestruzzi, legno, isolanti, ecc.);
  • clausole contrattuali per il cantiere e per la gestione dei rifiuti da C&D;
  • criteri premianti per l’aggiudicazione (qualifiche del team, rating di sostenibilità, ESG).

Metodologicamente, ogni criterio è strutturato come tripletta “indicazioni al progettista – criterio – verifica”, e la dimostrazione di conformità transita sistematicamente attraverso la Relazione CAM di progetto, il cui modello tipo è stato aggiornato dal MASE alla versione del 23 aprile 2026.

6. Focus IAQ: la qualità dell’aria interna nei CAM Edilizia

Per chi, come Techno One, lavora ogni giorno con impianti aeraulici e idrici, il cuore operativo dei CAM è in tre criteri chiave, integrati da altri due trasversali.

6.1 Igiene aeraulica e ventilazione (criteri 2.3.5 e 2.3.6)

Il criterio 2.3.5 “Ispezionabilità e manutenzione degli impianti aeraulici, di riscaldamento, di condizionamento” impone che i locali tecnici siano dimensionati per consentire la corretta manutenzione igienica, nel rispetto degli Accordi Stato-Regioni del 5 ottobre 2006 e del 7 febbraio 2013. Il progetto deve indicare spazi minimi, punti di accesso lungo i circuiti e prevedere un’ispezione tecnica iniziale degli impianti aeraulici secondo UNI EN 15780, da effettuare prima del primo avviamento.

Il criterio 2.3.6 “Aerazione, ventilazione e qualità dell’aria” alza l’asticella della prestazione richiesta. Per le nuove costruzioni e gli ampliamenti la portata di ventilazione deve corrispondere alla Classe II UNI EN 16798-1 con requisiti “very low polluting building”; per le ristrutturazioni importanti di primo livello vale la Classe II in modalità “low polluting”; per le ristrutturazioni importanti di secondo livello, ove tecnicamente impossibile, è ammessa la Classe III. La VMC deve garantire un Specific Fan Power inferiore a 1,5 kW/(m³/s) e un recupero di calore con efficienza ≥80% nel periodo di riscaldamento, con bypass attivo per il free-cooling estivo. La pulizia di filtri e condotte aerauliche deve avvenire secondo la normativa vigente – esattamente il terreno in cui le competenze di Techno One fanno la differenza.

6.2 Inquinamento indoor e prodotti a bassa emissione (criterio 2.4.1)

Il criterio 2.4.1 “Emissioni in ambienti interni” impone limiti rigorosi (μg/m³ a 28 giorni) per pitture, rasanti, adesivi, sigillanti, pavimentazioni, rivestimenti e controsoffitti. I tetti sono particolarmente stretti per benzene, tricloroetilene, DEHP e DBP (1 μg/m³), formaldeide (<60 μg/m³) e COV totali (<1000 μg/m³). I metodi di prova ammessi sono UNI EN 16516 e UNI EN ISO 16000 (parti 3, 6 e 9), oltre a EN 717-1 per la sola formaldeide. In alternativa sono accettate etichette quali EMICODE EC1/EC1+, Indoor Air Comfort di Eurofins, Blue Angel, Eco INSTITUT, M1 finlandese, CATAS CQA e Cosmob Qualitas Praemium.

6.3 Igiene idrica (criteri 2.3.14 e 2.3.15)

Sul fronte idrico, il criterio 2.3.14 richiede la realizzazione di reti separate per acque meteoriche, grigie e nere, una distribuzione duale potabile/non potabile e un sistema di contabilizzazione dei consumi. Il riferimento tecnico è la UNI/TS 11445 per gli impianti di raccolta dell’acqua piovana e la UNI EN 805 per l’approvvigionamento idrico. Il criterio 2.3.15 estende la stessa logica alla raccolta, trattamento, stoccaggio e riuso delle acque meteoriche.

La conseguenza operativa è duplice: serve una progettazione idraulica che minimizzi il rischio di contaminazione incrociata (cross-connection) e una manutenzione che presidi la qualità microbiologica del circuito, con particolare attenzione al rischio Legionella nei circuiti di acqua calda sanitaria – nodo classico delle strutture sanitarie e ricettive.

6.4 Tenuta all’aria e radon (criteri 2.3.9 e 2.3.11)

La tenuta all’aria (n50 < 2 h⁻¹ per le nuove costruzioni, < 3,5 h⁻¹ per le ristrutturazioni importanti di primo livello, verifica secondo UNI EN ISO 9972) è la condizione abilitante perché la VMC funzioni davvero: senza un involucro ermetico, il sistema di ventilazione meccanica diventa una macchina che combatte le infiltrazioni invece di gestire i ricambi. Il criterio 2.3.11 fissa inoltre per il radon un livello massimo di 200 Bq/m³ (D.Lgs. 101/2020) e richiede strategie integrate di ventilazione e isolamento “anti-radon”.

7. Aggiornamenti 2026 e prospettive

Il decreto direttoriale n. 13 del 12 febbraio 2026 ha programmato per l’anno in corso l’aggiornamento di sette CAM e la definizione di due nuovi (disinfestazione/derattizzazione e trasporto pubblico locale). La direzione è chiara: estendere il GPP a servizi di gestione ed esercizio, non solo a forniture e lavori. Per gli operatori dell’igiene idrica e aeraulica significa che il perimetro normativo è destinato a infittirsi ulteriormente nei prossimi mesi, in particolare per i contratti di manutenzione.

8. Riferimenti

MASE – Portale CAM vigenti: https://www.mase.gov.it/portale/cam-vigenti

PAN GPP 2023 (DM 3 agosto 2023, n. 259) – GU n. 193 del 19 agosto 2023: https://www.mase.gov.it/portale/documents/d/guest/2025_02_10_pan_gpp-pdf

DM 24 novembre 2025 – CAM Edilizia (GU n. 281 del 3 dicembre 2025); Allegato 1 al DM 24/11/2025.

Decreto direttoriale MASE-SPC n. 13 del 12 febbraio 2026 – Programmazione attività CAM 2026.

D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 – Codice dei contratti pubblici, art. 57.

DM 27 maggio 2024, n. 194 – Comitato di Gestione PAN GPP.

Norme tecniche citate: UNI EN 16798-1, UNI EN 15780, UNI EN ISO 9972, UNI EN 16516, UNI EN ISO 16000 parti 3-6-9, EN 717-1, UNI/TS 11445, UNI EN 805.

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