Piano di gestione del rischio e piano di autocontrollo
Dalla valutazione ai piani operativi
01
Valutare
Il dato di targa
Il DVR descrive che cosa l’impianto, così come progettato e installato, è in grado di garantire.
02
Gestire
Il libretto di manutenzione
Il piano di gestione indica attività, frequenze e responsabilità.
03
Verificare
Il controllo periodico
Il piano di autocontrollo monitora l’impianto con campionamenti nel tempo.
Un’auto con il libretto perfetto e nessun meccanico ti lascerà a piedi.
Il tagliando, poi, lo fa qualcuno. Anche per l’impianto, i programmi devono tradursi in attività concrete.
Due piani, due funzioni
Il DVR stima la probabilità che l’impianto diffonda un agente patogeno e che una persona lo respiri. Da quel giudizio discendono due programmi distinti.
Gestione del rischio
Che cosa fare e con quale frequenza
Ispezioni tecniche, pulizie, sanificazioni e manutenzioni, con frequenze e responsabilità.
Obiettivo
Conservare le condizioni igienico-sanitarie definite in fase di progetto.
Autocontrollo
Come verificare che il rischio resti sotto controllo
Campionamenti programmati per tenere monitorato l’impianto nel tempo.
Obiettivo
Verificare che le condizioni attese siano mantenute davvero.
I due piani presuppongono la valutazione del rischio.
Chi deve occuparsene
Quando datore di lavoro, proprietario e gestore coincidono, i due piani restano in famiglia. La distinzione diventa decisiva quando chi mantiene l’impianto è diverso da chi vive o lavora negli ambienti serviti.
01
Gestore dell’impianto
Terzo responsabile, manutentore o gestore dei servizi immobiliari (facility), diverso dal datore di lavoro delle persone presenti.
Predisporre entrambi i piani
Piano di gestione del rischio e piano di autocontrollo, se non già forniti dal datore di lavoro: sono parte integrante della manutenzione.
Documentare perché si interviene, con quale frequenza e con quale esito. Un intervento dentro un piano è una manutenzione.
02
Datore di lavoro presso terzi
Ha dipendenti che operano stabilmente presso terzi o in sedi distaccate, senza essere proprietario dell’immobile né degli impianti, affidati a manutenzione esterna.
Organizzare l’autocontrollo
Verificare che le condizioni igienico-sanitarie in cui operano i propri dipendenti siano adeguate.
Non si sostituisce al manutentore: può verificare con propri campionamenti l’aria respirata dai dipendenti.
Responsabilità dell’impianto.
Responsabilità delle persone.
Chi abita all’ultimo piano non controlla la caldaia in cantina, ma è lui a sentire il freddo: fa bene a procurarsi un termometro.
Cinque elementi per un buon piano
Una proposta editoriale, non un elenco normativo. Per ogni impianto, il piano dovrebbe dichiarare:
01
Attività e frequenze
Derivate dalla valutazione del rischio.
02
Responsabili
Chi svolge ciascuna attività.
03
Campionamenti
Punti, modalità e valori di riferimento.
04
Azioni correttive
Come intervenire in caso di non conformità.
05
Registrazioni
Le evidenze che garantiscono la tracciabilità.
Il quadro di riferimento
Lombardia
Articolo 59-bis
L.R. 33/2009, introdotto dalla L.R. 17/2026 e in vigore dal 4 luglio 2026: collega la valutazione del rischio a controlli, ispezioni e manutenzioni periodiche con adeguata tracciabilità.
Controllo igienico-sanitario
Responsabilità condivise
Le Linee guida del 5 ottobre 2006 e del 7 febbraio 2013, insieme al D.Lgs. 81/2008, indicano un obbligo condiviso tra datore di lavoro, proprietario degli impianti e manutentore responsabile.
Pianificazione
Datore di lavoro o incaricato
Le Linee guida del 2013 attribuiscono al datore di lavoro, o a un suo incaricato, anche la pianificazione degli interventi.
Fonti: L.R. Lombardia 17/2026 art. 15 c.1 lett. b) e L.R. 33/2009 art. 59-bis; Conferenza Stato-Regioni, Linee guida 5 ottobre 2006 e 7 febbraio 2013; D.Lgs. 81/2008; Techno One, Normativa manutenzione igienico-sanitaria impianti aeraulici, rev. 02.


