Piano di gestione del rischio e piano di autocontrollo

Chi li deve fare, e perché

Dalla valutazione ai piani operativi

01

Valutare

Il dato di targa

Il DVR descrive che cosa l’impianto, così come progettato e installato, è in grado di garantire.

02

Gestire

Il libretto di manutenzione

Il piano di gestione indica attività, frequenze e responsabilità.

03

Verificare

Il controllo periodico

Il piano di autocontrollo monitora l’impianto con campionamenti nel tempo.

Un’auto con il libretto perfetto e nessun meccanico ti lascerà a piedi.

Il tagliando, poi, lo fa qualcuno. Anche per l’impianto, i programmi devono tradursi in attività concrete.

Due piani, due funzioni

Il DVR stima la probabilità che l’impianto diffonda un agente patogeno e che una persona lo respiri. Da quel giudizio discendono due programmi distinti.

Gestione del rischio

Che cosa fare e con quale frequenza

Ispezioni tecniche, pulizie, sanificazioni e manutenzioni, con frequenze e responsabilità.

Obiettivo
Conservare le condizioni igienico-sanitarie definite in fase di progetto.

Autocontrollo

Come verificare che il rischio resti sotto controllo

Campionamenti programmati per tenere monitorato l’impianto nel tempo.

Obiettivo
Verificare che le condizioni attese siano mantenute davvero.

I due piani presuppongono la valutazione del rischio.

Chi deve occuparsene

Quando datore di lavoro, proprietario e gestore coincidono, i due piani restano in famiglia. La distinzione diventa decisiva quando chi mantiene l’impianto è diverso da chi vive o lavora negli ambienti serviti.

01

Gestore dell’impianto

Terzo responsabile, manutentore o gestore dei servizi immobiliari (facility), diverso dal datore di lavoro delle persone presenti.

Predisporre entrambi i piani

Piano di gestione del rischio e piano di autocontrollo, se non già forniti dal datore di lavoro: sono parte integrante della manutenzione.

Documentare perché si interviene, con quale frequenza e con quale esito. Un intervento dentro un piano è una manutenzione.

02

Datore di lavoro presso terzi

Ha dipendenti che operano stabilmente presso terzi o in sedi distaccate, senza essere proprietario dell’immobile né degli impianti, affidati a manutenzione esterna.

Organizzare l’autocontrollo

Verificare che le condizioni igienico-sanitarie in cui operano i propri dipendenti siano adeguate.

Non si sostituisce al manutentore: può verificare con propri campionamenti l’aria respirata dai dipendenti.

Responsabilità dell’impianto.
Responsabilità delle persone.

Chi abita all’ultimo piano non controlla la caldaia in cantina, ma è lui a sentire il freddo: fa bene a procurarsi un termometro.

Cinque elementi per un buon piano

Una proposta editoriale, non un elenco normativo. Per ogni impianto, il piano dovrebbe dichiarare:

01

Attività e frequenze

Derivate dalla valutazione del rischio.

02

Responsabili

Chi svolge ciascuna attività.

03

Campionamenti

Punti, modalità e valori di riferimento.

04

Azioni correttive

Come intervenire in caso di non conformità.

05

Registrazioni

Le evidenze che garantiscono la tracciabilità.

Il quadro di riferimento

Lombardia

Articolo 59-bis

L.R. 33/2009, introdotto dalla L.R. 17/2026 e in vigore dal 4 luglio 2026: collega la valutazione del rischio a controlli, ispezioni e manutenzioni periodiche con adeguata tracciabilità.

Controllo igienico-sanitario

Responsabilità condivise

Le Linee guida del 5 ottobre 2006 e del 7 febbraio 2013, insieme al D.Lgs. 81/2008, indicano un obbligo condiviso tra datore di lavoro, proprietario degli impianti e manutentore responsabile.

Pianificazione

Datore di lavoro o incaricato

Le Linee guida del 2013 attribuiscono al datore di lavoro, o a un suo incaricato, anche la pianificazione degli interventi.

Fonti: L.R. Lombardia 17/2026 art. 15 c.1 lett. b) e L.R. 33/2009 art. 59-bis; Conferenza Stato-Regioni, Linee guida 5 ottobre 2006 e 7 febbraio 2013; D.Lgs. 81/2008; Techno One, Normativa manutenzione igienico-sanitaria impianti aeraulici, rev. 02.

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